Cambiamo le regole di classificazione dei crediti
bancari deteriorati; per l’EBA (ITS/2013/03) un credito è deteriorato (c.d.
“non performing”) quando una parte sostanziale dell’esposizione è scaduta da
oltre 90 giorni, ovvero quando si ritiene improbabile che il debitore adempia
completamente agli obblighi contrattuali senza la realizzazione delle garanzie;
sulla base di questa classificazione, la Banca d’Italia ha rivisto la
definizione dei crediti deteriorati, prevedendone la ripartizione fra
sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate, abrogando le nozioni di incaglio e ristrutturazione. L’
“inadempienza probabile” (“unlikely to pay”) è una novità: per esservi inclusa,
è sufficiente che la banca giudichi improbabile che il debito venga adempiuto,
laddove la valutazione della banca potrà riferirsi sia alla singola transazione
(soggetti retail) che al debitore, ed è indipendente dalla eventuale presenza
di garanzie e dal mancato pagamento di rate. Andranno quindi osservate le
probabili difficoltà finanziarie del debitore e del settore industriale di
attività.
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