Istituto di diritto
anglosassone recepito dalla legge italiana, il Trust arranca: la Cassazione (n.
3737/2015 e n. 3735/2015) ha stabilito che l’atto di dotazione di un trust paga
l’imposta di donazione immediatamente, e quindi non se ne rimanda l’applicazione
al momento in cui il “trustee” (il gestore del trust) distribuirà il patrimonio
del trust ai beneficiari. In termini pratici, la creazione del trust e la
destinazione del patrimonio al trust determinano il trasferimento della
titolarità del patrimonio e quindi fanno scattare il momento impositivo, con l’applicazione
dell’imposta all’aliquota dell’8% (aliquota massima, applicata quando fra
donante e donatario, nel caso del trust disponente e beneficiario, non vi è
rapporto di parentela). Nelle motivazioni, la Cassazione ricorda che il
legislatore, all’art. 2, c. 47 del DL 262/2007, ha istituito l’imposta sulle
successioni e le donazioni “”sui trasferimenti di beni e diritti per causa di
morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione””
e quindi il legislatore “”ha inequivocabilmente attratto nell’area applicativa
della norma”” anche il trust. “No Trust, we are Italians”.
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