martedì 6 gennaio 2015

L' "accerchiamento fiscale" USA.



In base all’Accordo firmato fra Italia ed USA il 10 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 1 luglio 2014, in applicazione della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad identificare i titolari dei conti finanziari che risultino aperti presso di esse allo scopo di individuare quelli di pertinenza di investitori statunitensi, nonché a comunicare all’Amministrazione finanziaria italiana gli elementi informativi relativi ai conti finanziari ed ai pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti. Un passaggio nel percorso a tappe forzate che fra qualche anno avrà probabilmente raggiunto l'obiettivo di mettere sotto stretto controllo del fisco i patrimoni e le operazioni economiche di tutti, e in proiezione di individuare i patrimoni nei paradisi fiscali. “L’accordo bilaterale - si legge nella nota a suo tempo diffusa dal Tesoro italiano - riflette nei contenuti il Modello di accordo intergovernativo (definito a luglio 2012) per lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie da e verso gli Stati Uniti che è stato negoziato tra gli Usa e cinque Paesi dell’Unione Europea (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna)”. Lo scambio automatico di informazioni avrà luogo su basi di reciprocità. L'accordo consentirà di migliorare la “compliance” fiscale internazionale attraverso lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria tra autorità fiscali italiane e statunitensi che avrà luogo su basi di reciprocità. La cooperazione riguarderà i conti detenuti rispettivamente negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia e da residenti e cittadini americani presso istituzioni finanziarie italiane. Oggetto dello scambio di informazioni saranno i proventi finanziari pagati su tali conti nonché i saldi dei conti stessi. Secondo la norma USA Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA, legge dal marzo 2010) “”U.S. citizens, U.S. individual residents, and a very limited number of nonresident individuals who own certain foreign financial accounts or other offshore assets (specified foreign financial assets) must report those assets under Use Form 8938””. L'Italia e' il tredicesimo paese a firmare l'accordo intergovernativo con gli Usa per l'attuazione del FACTA. "Solo lavorando insieme possiamo contribuire a costruire un sistema finanziario globale più forte, stabile e responsabile", secondo l’ambasciatore USA in Italia.  Tutto ha avuto inizio al G20 del 2009, quando Usa e Gran Bretagna (2 anni dopo il caso Lehman Brothers) impressero un'accelerazione ad un sistema che fino a quel momento prevedeva interventi di contrasto al segreto bancario che non andavano al di là di amnistie fiscali, un modo per rimpatriare i soldi detenuti all'estero pagando sanzioni minime. Italia e Francia si sono messe in scia per necessità (di cassa e di reputazione); più defilata la Germania, che ha evidentemente esigenze di gettito meno impellenti.
 
La manovra di “accerchiamento” sui titolari di attività finanziarie non si limita a “mettere sotto controllo” i cittadini USA o chi vi risiede; per la legge statunitense, cittadini e società esteri non residenti negli USA sono soggetti a tassazione (Federal Tax) sui redditi derivanti da attività (finanziarie e non) definite “U.S. source” di provenienza USA; in particolare, ai soggetti esteri non residenti si applicano le Estate Tax (imposta di successione) e Gift Tax (imposta sulle donazioni) applicabili su beni che si trovano negli USA o che siano emessi da società USA, come nel caso di azioni ed obbligazioni emesse da società USA; tali tasse non si applicano alle quote di fondi esteri che investono in azioni ed obbligazioni USA: “Deceased nonresidents who were not American citizens are subject to U.S. estate taxation with respect to their U.S.-situated assets. U.S.-situated assets include American real estate, tangible personal property, and securities of U.S. companies. A nonresident’s stock holdings in American companies are subject to estate taxation even though the nonresident held the certificates abroad or registered the certificates in the name of a nominee. Exceptions: Assets that are exempt from U.S. estate tax include securities that generate portfolio interest, bank accounts not used in connection with a trade or business in the U.S., and insurance proceeds.”” Si chiama “WorldWide Taxation” e “believe us, it works!”.
Questa seconda disposizione è particolarmente pregnante, applicandosi ad attività finanziarie possedute da cittadini esteri, che abbiano investito in azioni ed obbligazioni “corporate” USA, utilizzando disponibilità detenute in conti bancari non-USA.
Il mondo va verso una globalizzazione od una “americanizzazione”? Di sicuro, va verso il superamento della giurisdizione nazionale (la legge del paese di residenza fiscale del cittadino) imponendo l’applicazione “automatica” della legge USA per i beni che si trovino, o siano “emessi”, negli USA. I cittadini non-USA troppo spesso non sono informati in modo preciso e chiaro al momento dell’investimento in attività finanziarie (e gli intermediari finanziari hanno una diretta responsabilità). 
Prima di comprare una “Apple”, leggere bene le avvertenze sulle sue “leaves”.

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