In base all’Accordo
firmato fra Italia ed USA il 10 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 1 luglio
2014, in applicazione della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance
Act), le istituzioni finanziarie
italiane sono tenute ad identificare i titolari dei conti finanziari che
risultino aperti presso di esse allo scopo di individuare quelli di pertinenza
di investitori statunitensi, nonché a comunicare all’Amministrazione
finanziaria italiana gli elementi informativi relativi ai conti finanziari ed
ai pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non
partecipanti. Un passaggio nel percorso a tappe forzate che fra qualche anno
avrà probabilmente raggiunto l'obiettivo di mettere sotto stretto controllo del
fisco i patrimoni e le operazioni economiche di tutti, e in proiezione di
individuare i patrimoni nei paradisi fiscali. “L’accordo bilaterale - si legge nella nota a suo tempo diffusa dal
Tesoro italiano - riflette nei contenuti
il Modello di accordo intergovernativo (definito a luglio 2012) per lo scambio
automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie da e verso gli Stati
Uniti che è stato negoziato tra gli Usa e cinque Paesi dell’Unione Europea
(Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna)”. Lo scambio automatico di
informazioni avrà luogo su basi di reciprocità. L'accordo consentirà di
migliorare la “compliance” fiscale
internazionale attraverso lo scambio automatico di informazioni di natura
finanziaria tra autorità fiscali italiane e statunitensi che avrà luogo su basi
di reciprocità. La cooperazione riguarderà i conti detenuti rispettivamente
negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia e da residenti e cittadini
americani presso istituzioni finanziarie italiane. Oggetto dello scambio di
informazioni saranno i proventi finanziari pagati su tali conti nonché i saldi
dei conti stessi. Secondo la norma USA Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA, legge dal marzo 2010) “”U.S. citizens, U.S. individual residents, and a very limited number of
nonresident individuals who own certain foreign financial accounts or other
offshore assets (specified foreign
financial assets) must report those assets under Use Form 8938””. L'Italia
e' il tredicesimo paese a firmare l'accordo intergovernativo con gli Usa per
l'attuazione del FACTA. "Solo lavorando insieme possiamo contribuire a
costruire un sistema finanziario globale più forte, stabile e
responsabile", secondo l’ambasciatore USA in Italia. Tutto ha avuto inizio al G20 del 2009, quando Usa
e Gran Bretagna (2 anni dopo il caso Lehman Brothers) impressero
un'accelerazione ad un sistema che fino a quel momento prevedeva interventi di
contrasto al segreto bancario che non andavano al di là di amnistie fiscali, un
modo per rimpatriare i soldi detenuti all'estero pagando sanzioni minime.
Italia e Francia si sono messe in scia per necessità (di cassa e di
reputazione); più defilata la Germania, che ha evidentemente esigenze di
gettito meno impellenti.
La manovra di “accerchiamento”
sui titolari di attività finanziarie non si limita a “mettere sotto controllo”
i cittadini USA o chi vi risiede; per la legge statunitense, cittadini e
società esteri non residenti negli USA sono soggetti a tassazione (Federal Tax)
sui redditi derivanti da attività (finanziarie e non) definite “U.S. source” di provenienza USA; in
particolare, ai soggetti esteri non residenti si applicano le Estate Tax
(imposta di successione) e Gift Tax (imposta sulle donazioni) applicabili su
beni che si trovano negli USA o che siano emessi da società USA, come nel caso
di azioni ed obbligazioni emesse da società USA; tali tasse non si applicano
alle quote di fondi esteri che investono in azioni ed obbligazioni USA: “Deceased nonresidents who were not American
citizens are subject to U.S. estate taxation with respect to their
U.S.-situated assets. U.S.-situated assets include American real estate, tangible personal
property, and securities of U.S. companies. A nonresident’s stock holdings in
American companies are subject to estate taxation even though the nonresident
held the certificates abroad or registered the certificates in the name of a
nominee. Exceptions: Assets that are exempt from U.S. estate tax include
securities that generate portfolio interest, bank accounts not used in
connection with a trade or business in the U.S., and insurance proceeds.”” Si chiama “WorldWide Taxation” e “believe us, it works!”.
Questa seconda
disposizione è particolarmente pregnante, applicandosi ad attività finanziarie
possedute da cittadini esteri, che abbiano investito in azioni ed obbligazioni “corporate” USA, utilizzando disponibilità
detenute in conti bancari non-USA.
Il mondo va
verso una globalizzazione od una “americanizzazione”? Di sicuro, va verso il
superamento della giurisdizione nazionale (la legge del paese di residenza
fiscale del cittadino) imponendo l’applicazione “automatica” della legge USA
per i beni che si trovino, o siano “emessi”, negli USA. I cittadini non-USA
troppo spesso non sono informati in modo preciso e chiaro al momento dell’investimento
in attività finanziarie (e gli intermediari finanziari hanno una diretta
responsabilità).
Prima di comprare una “Apple”, leggere bene le avvertenze
sulle sue “leaves”.
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