martedì 10 febbraio 2015

L’Italia tassa le plusvalenze potenziali.


Nello scambio di partecipazioni tra imprese il governo tassa le plusvalenze non realizzate e solo potenziali; mentre a livello europeo per queste operazioni è previsto un regime si perfetta neutralità fiscale (art. 8 Dir. 90/434/CEE e Dir. 2009/133/CE) che quindi non considera tassabili le plusvalenze, che saranno tassate al momento della eventuale vendita o monetizzazione, a livello nazionale si calpesta non solo il buonsenso ma anche la legge (art. 2, c. 5, Dlgs 544/1992, ora art. 178 T.U.; art. 3, c. 161, L. delega 662/1996). L’amministrazione fiscale sostiene che in caso di conferimento di partecipazioni fra soggetti interni residenti il plusvalore manifestatosi deve essere assoggettato a tassazione immediatamente (risoluzione 57/E/2007 e circolare 33/E/2010), in contrasto con la regola generale che “”la continuità dei valori contabili, per quanto possa rendere più agevoli eventuali controlli, non è condizione indispensabile per conservare la possibilità di assoggettare a tassazione le plusvalenze al momento dell’effettivo realizzo “” (risoluzione 159/E/2003, con la quale l’Agenzia delle Entrate prendeva atto dei rilievi mossi dall’Unione Europea). Governo ed Agenzia delle Entrate, more solito, prendono misure in odore di incostituzionalità contrarie alla normativa europea: ma siamo ancora in Europa?

Nessun commento:

Posta un commento