giovedì 15 ottobre 2015

Il risparmio tradito.



Negli anni, resta costante la “capacità” di intermediari e banche di costruire e proporre ai propri clienti schemi e prodotti finanziari contrari alle norme ed alla corretta condotta commerciale. Nei primi anni 2000, Monte dei Paschi di Siena (tramite la incorporata Banca121) propose ai propri clienti centinaia di migliaia di piani finanziari (i più noti MyWay e 4You), presentati come programmi di accumulo di piani di investimento con finalità previdenziali, risultati di natura diversa da quella proposta: come riconosciuto in vari giudizi civili e da ultimo confermato con la sentenza della Cassazione del 30.9.2015, gli investitori non erano stati informati adeguatamente né sulla natura e rischiosità dell’investimento offerto -- che consisteva nella sottoscrizione di un contratto di mutuo, con scadenze sino a 30 anni, finalizzato all’acquisto di titoli emessi dalla banca stessa, titoli che avevano rendimenti inferiori al tasso del finanziamento -- né sull’impossibilità di interrompere il pagamento delle rate mensili e riguardo alla presenza di una penale. Il piano finanziario era stato presentato ai clienti come un semplice piano pensionistico che consentiva di interrompere i pagamenti in qualunque momento, riscattando le somme versate senza addebito di penali. In un diverso caso, quello della banca olandese Insinger du Beaufort (che successivamente ha chiuso la filiale italiana, continuando ad operare dall’Olanda), la banca ha immesso nei portafogli delle gestioni patrimoniali dei propri clienti degli hedge fund, “forzando” il divieto (inserito nel contratto di gestione patrimoniale sottoscritto con i clienti) di inserire quote di fondi hedge e speculativi nei portafogli individuali; inoltre, il giudice di primo grado (quindi, la sentenza relativa potrà essere rivista nei gradi successivi) ha rilevato che i rendiconti periodici di taluni investimenti “hanno esposto costantemente prezzi superiori a quelli effettivi di mercato”; infine, è stata eccepita la violazione del regolamento Consob (16190/07) che impone all’intermediario di acquisire adeguate informazioni dal cliente per proporre e condividere la strategia di investimento più adatta agli obiettivi perseguiti (fonte: Plus, 10.10.2015).


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