giovedì 26 marzo 2015

L’arte? È “voluntary”.


Dal 2009, le opere d’arte detenute all’estero vanno indicate nel quadro RW in dichiarazione dei redditi; in caso di opere non dichiarate, la sanzione varia dal 3% al 15% del costo o del valore delle opere, per ogni anno di omessa dichiarazione (sanzione raddoppiate se le opere sono detenute in paesi “black list”). Per poter vendere, in futuro, le opere, il collezionista dovrà essere in regola con le regole sul monitoraggio fiscale ed antiriciclaggio. Le norme sulla c.d. “voluntary disclosure” si applicano, quindi, anche alle opere d’arte detenute all’estero; gli anni rilevanti per la procedura vanno dal 2004 al 2013; in caso di acquisti fatti all’estero con disponibilità estere non dichiarate, si dovrà procedere alla regolarizzazione, con relative sanzioni. Se per le opere di rilevante valore, acquistate in aste, la prova dell’acquisto potrà venire da certificato o fattura della casa d’aste o della galleria, per le altre opere acquistate da privati potrà essere utilizzato il contratto di assicurazione (se stipulato).

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