sabato 29 agosto 2015

Sentenze discordi sull’anatocismo.



L’art 120 del Testo Unico Bancario (TUB), come modificato dalle L. 147/2013 e L. 91/2014, prevede che il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) stabilisca le modalità che regolano “gli interessi sugli interessi passivi” (anatocismo), peraltro non ancora emanate; in 2 procedimenti civili in tema di anatocismo i Tribunali di Torino e di Milano hanno deciso in modo diverso: il Tribunale di Torino (sentenza del 17.8.2015) ritiene che al momento manchino i presupposti per un intervento cautelare per assicurare al ricorrente (il Movimento Consumatori) il divieto di capitalizzazione degli interessi applicata dalla banca convenuta, nell’assunto che “la norma, proprio in base alla’interpretazione letterale, non intende essere immediatamente precettiva, in quanto rimanda a una delibera del CICR le modalità e i criteri per la produzione degli interessi”. Il Tribunale di Milano si è espresso in modo contrario, imponendo alla banca, convenuta in una causa avanzata dallo stesso Movimento Consumatori con una “class action”, di sospendere “qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi”, con effetto immediato. 
Italia, patria del diritto e dello storto.

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