La legge
Giolitti del 1903, a proposito della costituzione di una società partecipata da
parte di un comune, prevedeva:
“La deliberazione del consiglio comunale è sottoposta
anche al voto degli elettori del comune, convocati con manifesto della giunta
municipale da pubblicarsi almeno quindici giorni prima della convocazione. L’elettore
vota pel sì o pel no sulla questione della assunzione diretta del servizio. Nel
caso di risultato contrario alla deliberazione del consiglio comunale, la
proposta di assunzione diretta del servizio non può essere ripresentata se non
dopo tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori inscritti ne faccia
richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non
dovrà esser trascorso meno di un anno dall’avvenuta votazione”.
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