Entrerà in vigore il 1.1.2016 la normativa sui
salvataggi bancari, c.d. “bail-in”; fra i punti ancora da chiarire (e se
ne dovranno far carico, in tempi brevissimi, Consob e Banca d’Italia), è rilevante
il futuro trattamento dei depositi bancari; la direttiva 2014/59/UE (BRRD)
esclude dall’assoggettamento al “salvataggio” i depositi sotto i 100.000 euro
protetti dai fondi di garanzia (come il Fondo nazionale di risoluzione
italiano), i covered warrant, le disponibilità detenute dalle banche in forma
fiduciaria (come i valori in cassette di sicurezza), i crediti previdenziali e
tributari, i crediti da lavoro dei dipendenti bancari (retribuzione e
trattamenti pensionistici, ad eccezione della componente variabile, o “bonus”);
ABI ed authority mettono in discussione tale “gerarchia”, che dovrà essere
chiarita nelle istruzioni operative da approvare con decreto legislativo
(quindi, senza passaggio in Parlamento). Ad avviso di alcuni esperti, “”anche
la liquidità depositata in banca dai fondi pensione complementare e
preesistenti dovrebbe essere esclusa per via analogica dal bail-in. Se i
crediti di lavoro e previdenziale sono tutelati, anche le somme versate su un
fondo pensione è come se fossero disponibilità vincolate per i benefici
pensionistici dei dipendenti””.
Después, vamos a bailar, companeros!
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