lunedì 30 novembre 2015

Attenti al deposito.



Bankitalia ha avviato la consultazione sulla proposta di revisione della disciplina sulla raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche, fra cui cooperative di consumo, società finanziarie regolate (art 106 TUB), “social lending” (la raccolta di fondi tramite web/portali). L’obiettivo principale della revisione normativa è quello di rafforzare i presidi normativi, patrimoniali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche. Fra gli strumenti considerati di raccolta rientrano i “minibond”, anche laddove prevedano la partecipazione agli utili aziendali. Il “prestito sociale” delle cooperative (oggetto di alcune recenti vicende seguite dalla magistratura per gravi violazioni di legge) è consentito sino a 3 volte il patrimonio aziendale, superabile sino a 5 volte il patrimonio stesso se assistito per almeno il 30% da garanzia rilasciata da un soggetto vigilato (banca, assicurazione, intermediario ex-art 106 TUB); è vietata la contro-assicurazione prestata dalla cooperativa stessa, al fine di evitare forme elusive. Il limite di 5 volte il patrimonio varrà anche per le finanziarie ex-art 106 TUB qualora gli strumenti di raccolta siano quotati. Per il “social lending”, Bankitalia ribadisce “il generale divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico”, raccolta peraltro ammessa laddove essa  “può considerarsi effettuata sulla base di un trattativa personalizzata quando (…) i prenditori e i finanziatori che utilizzano il portale sono in grado di incidere sulla determinazione delle clausole contrattuali con la propria volontà negoziale”. 
Siamo moderni, ma non troppo.

Nessun commento:

Posta un commento