mercoledì 19 novembre 2014

Tracciabilità del prodotto alimentare.


Il 14 dicembre 2014 entrerà in vigore la disciplina europea (regolamento UE 1169/2011) in tema d’informazione al consumatore per i prodotti alimentari che non prevede l’indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione o confezionamento del prodotto; pur confermando la possibilità per gli Stati membri di aggiungere prescrizioni nazionali ulteriori, da applicarsi sui prodotti commercializzati sui loro territori (capitolo 6) previa notifica alla Commissione europea, l’Italia ha optato per non chiedere il rinnovo dell’attuale normativa italiana (legge 109/1992) che prevede l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento sulle confezioni alimentari: una regola di buonsenso poiché conoscere  la sede dello stabilimento  di confezionamento del prodotto consente alle autorità di controllo di risalire con immediatezza all’impresa e all’impianto. 
Il MISE non ha ritenuto di mantenere l’obbligo nazionale di citare la sede dello stabilimento (di produzione e/o confezionamento) sulle etichette dei prodotti alimentari venduti in Italia, decisione comunicata in via informativa alle Associazioni rappresentative delle varie categorie produttive, senza informazione pubblica.  L’indicazione in etichetta serve ai singoli consumatori per scegliere un alimento rispetto a un altro anche in considerazione del paese o della regione, elemento importante laddove si pensi alla protezione delle varie “protezione di origine” (IGP, DOP, DOC, DOCG). Sarebbe auspicabile che i produttori mantenessero in via volontaria l’indicazione dello stabilimento, in modo da dare maggiori rassicurazioni ai consumatori. 
Secondo il governo, "il perno della sicurezza alimentare non è più la sede dello stabilimento di produzione ma il lotto di appartenenza, grazie al quale si può risalire alla fabbrica e si può provvedere al ritiro dal mercato di prodotti contaminati o non conformi ai requisiti di legge": “riteniamo cioè sia più importante sapere innanzitutto da dove proviene la materia prima”; in sede di regolamento 1169/2011, l’'indicazione del lotto di produzione era peraltro assente, fortunatamente "recuperata" dalla direttiva 91/2011. “Melius abundare” con tracciabilità e sede dello stabilimento; ma il “governo ha troppo spesso il braccino corto”. 
Prevediamo che il consumatore sarà meno informato, e quindi meno protetto. 

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