La regolarizzazione prevista dalla
norma sulla “voluntary disclosure” si applica anche alla posizione di
previdenza integrativa estera di un cittadino italiano che non ne abbia fatto
menzione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, qualora il cittadino
ritorni a vivere e lavorare in Italia; trattandosi di un investimento
finanziario, il fondo integrativo va inserito in dichiarazione dei redditi.
Diverso il caso di versamenti e posizioni attivate in fondi pensionistici
esteri per obbligo di legge estera, quindi obbligatori, che non sono soggetti
al “monitoraggio fiscale”, come chiarito nelle circolari 45E/2010 e 38E/2013.
C’è sempre tempo per andare in pensione.
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