martedì 12 maggio 2015

Proxy advisors.



Soggetti che offrono professionalmente servizi di consulenza agli azionisti in materia di esercizio dei diritti di voto, i proxy advisors, che esercitano il diritto di voto sulla base di specifici mandati, hanno assunto anche in Italia un ruolo crescente, principalmente al servizio di fondi comuni di investimento ed istituzionali, in occasione delle assemblee delle società quotate, le cui azioni sono detenute da questi investitori. Un recente quaderno Consob (n. 81/2015) ne fa una fotografia, con riferimento al primo anno, il 2012, in cui si è applicato il principio del “say-on-pay” che informa sulle politiche di remunerazione degli amministratori delle società: se negli altri paesi le indicazioni di voto sono correlate all’effettivo risultato aziendale, nel nostro paese il tema sembra essere quello della scarsa trasparenza sulle varie componenti della retribuzione degli amministratori. Nello studio si rileva come gli investitori istituzionali che detengono partecipazioni rilevanti siano generalmente autonomi nelle loro espressioni di voto, mentre gli investitori che detengono partecipazioni con quote minori si adeguano generalmente alle indicazioni formulate dai proxy advisors. Altrettanto importante è il recente voto del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva sui diritti degli azionisti, che mira ad impedire ai consulenti (i proxy advisors) di elaborare delle raccomandazioni che non siano sufficientemente ed adeguatamente approfondite e motivate, ed illustrate con anticipo rispetto al momento del voto, così da poter esercitare il diritto di voto sulla base delle deleghe raccolte in modo trasparente ed attraverso un adeguato processo informativo con gli azionisti che hanno delegato i proxy advisors ad esercitare il diritto di voto.

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