Bankitalia
ha avviato la consultazione sulla proposta di revisione della disciplina sulla raccolta del risparmio da parte dei
soggetti diversi dalle banche, fra cui cooperative di consumo, società
finanziarie regolate (art 106 TUB), “social lending” (la raccolta di fondi
tramite web/portali). L’obiettivo principale della revisione normativa è
quello di rafforzare i presidi
normativi, patrimoniali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che
prestano fondi a soggetti diversi dalle banche. Fra gli strumenti considerati
di raccolta rientrano i “minibond”, anche laddove prevedano la partecipazione
agli utili aziendali. Il “prestito sociale” delle cooperative (oggetto di
alcune recenti vicende seguite dalla magistratura per gravi violazioni di
legge) è consentito sino a 3 volte il patrimonio aziendale, superabile sino a 5
volte il patrimonio stesso se assistito per almeno il 30% da garanzia
rilasciata da un soggetto vigilato (banca, assicurazione, intermediario ex-art
106 TUB); è vietata la contro-assicurazione prestata dalla cooperativa stessa,
al fine di evitare forme elusive. Il limite di 5 volte il patrimonio varrà
anche per le finanziarie ex-art 106 TUB qualora gli strumenti di raccolta siano
quotati. Per il “social lending”, Bankitalia ribadisce “il generale divieto di
raccolta del risparmio tra il pubblico”, raccolta peraltro ammessa laddove
essa “può considerarsi effettuata sulla
base di un trattativa personalizzata quando (…) i prenditori e i finanziatori
che utilizzano il portale sono in grado di incidere sulla determinazione delle
clausole contrattuali con la propria volontà negoziale”.
Siamo moderni, ma non
troppo.
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