L’art 120 del Testo Unico Bancario (TUB), come
modificato dalle L. 147/2013 e L. 91/2014, prevede che il Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) stabilisca le modalità
che regolano “gli interessi sugli interessi passivi” (anatocismo), peraltro non
ancora emanate; in 2 procedimenti civili in tema di anatocismo i Tribunali di
Torino e di Milano hanno deciso in modo diverso: il Tribunale di Torino (sentenza
del 17.8.2015) ritiene che al momento manchino i presupposti per un intervento
cautelare per assicurare al ricorrente (il Movimento Consumatori) il divieto di
capitalizzazione degli interessi applicata dalla banca convenuta, nell’assunto
che “la norma, proprio in base alla’interpretazione letterale, non intende
essere immediatamente precettiva, in quanto rimanda a una delibera del CICR le
modalità e i criteri per la produzione degli interessi”. Il Tribunale di Milano
si è espresso in modo contrario, imponendo alla banca, convenuta in una causa
avanzata dallo stesso Movimento Consumatori con una “class action”, di sospendere “qualsiasi
ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi”, con effetto immediato.
Italia,
patria del diritto e dello storto.
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