Un estratto di questo articolo è stato pubblicato nella rubrica #IlGraffio su AdviseOnlyBlog in data 22.9.2015.
Nella
erogazione di prestiti personali, mutui
immobiliari, carte di credito revolving, crediti al consumo ai clienti è
spesso richiesta la stipula di contratti
di assicurazione abbinati ai finanziamenti; queste polizze (il cui acronimo
è PPI - Payment Protection Insurance)
presentano una serie di aspetti critici, più volte denunciati da clienti ed
associazioni di tutela dei consumatori, e ripetutamente affrontati da IVASS
(organo di vigilanza sugli intermediari assicurativi) e Banca d’Italia (organo
di vigilanza sugli intermediari finanziari); queste polizze dovrebbero
proteggere il cliente da eventi pregiudizievoli che possano limitare la
capacità di rimborso del finanziamento: fra quelli più frequenti, la morte del
cliente (il debitore), la sua invalidità permanente da infortunio, la perdita
dell’impiego, malattia grave, tutti eventi che importano, o possono importare,
la impossibilità di rimborso del prestito.
IVASS
e Banca d’Italia, sin dalla lettera inviata al mercato il 17 dicembre 2013,
hanno ritenuto di sollecitare banche, intermediari finanziari ed assicurativi,
compagnie di assicurazione nel valutare l’adeguatezza dei contratti
assicurativi sottoscritti in combinazione con la erogazione di finanziamenti,
avviando una serie di indagini conoscitive sul comportamento degli
intermediari; il 5 giugno 2015 vi è stata una prima comunicazione al mercato,
seguita dalla Comunicazione ufficiale Prot. N. 0106596/15 del 26 agosto 2015,
con cui IVASS e Banca d’Italia chiedono di innalzare il livello di tutela della
clientela nella vendita di polizze abbinate a mutui e prestiti.
Di
che si tratta, in concreto?
IVASS
e Banca d’Italia hanno stigmatizzato che:
1.
i contratti PPI sono caratterizzati da esclusioni,
limitazioni di garanzie, carenze che ne riducono in modo significativo la
copertura assicurativa attesa;
2.
le modalità di offerta e distribuzione
non sempre sono improntate a canoni di trasparenza e correttezza;
3.
i costi delle polizze PPI potrebbero
essere eccessivi e poco giustificati.
Al
di là della formalità, la sostanza sembra chiara: banche, intermediari, assicurazioni si stanno comportando in modo
irregolare e inadeguato con i propri clienti, per questo tipo di prodotti;
e Banca d’Italia è intervenuta, caso per caso, su singoli intermediari
finanziari comminando loro sanzioni specifiche.
Ma
vediamo le criticità oggetto degli interventi delle due Autorità, che coprono
le fasi di produzione delle polizze e della loro distribuzione:
a) In molti casi, le
diverse garanzie assicurative sono un “pacchetto”
inscindibile per il quale il cliente
versa un premio; una polizza “one fits all” non coerente con le esigenze
assicurative del cliente.
b) Diffusa presenza di
clausole contrattuali che comportano una significativa
riduzione delle garanzie (quali: durata della copertura assicurativa non
allineata alla durata del finanziamento; periodi di “carenza” e “franchigia”
troppo estesi; numero di rate rimborsabili dall’assicurazione inferiore al
numero totale delle rate del finanziamento).
c) In molti casi di morte
ed invalidità permanente del cliente assicurato, le compagnie si sono rifiutate di onorare la polizza,
adducendo che al momento della stipula della polizza il cliente ha taciuto
malattie pregresse, non dichiarate nella “Dichiarazione di buone stato di
salute” (DBS).
d) Numerosi casi di
estinzione anticipata del finanziamento in cui si è verificata la ritardata, o mancata, restituzione della
parte di premio pagato relativa al periodo residuo del prestito.
e) Rifiuto di pagamento per la copertura “perdita d’impiego” da parte delle
assicurazioni, che hanno eccepito l’assenza dei requisiti per accedere
all’indennizzo.
f)
Numerosi
casi in cui l’erogazione del prestito
è sistematicamente abbinata alla
sottoscrizione di una polizza, nonostante il fatto che questa fosse
facoltativa (c.d. “tie-in”); in alcuni casi, oltre 80% dei finanziamenti sono
risultati abbinati a polizze assicurative, non necessarie per la tipologia di
pratica.
g) Molti casi in cui il premio delle polizze è stato richiesto in via anticipata, spesso
inserito nell’ammontare del finanziamento.
h) Casi in cui i prodotti sono stati venduti a soggetti non assicurabili,
perché non in possesso dei requisiti previsti per beneficiare della copertura
venduta; situazioni non eccepite dalle compagnie in sede di assunzione della
polizza, ma solo al momento del manifestarsi del sinistro.
IVASS
e Banca d’Italia hanno quindi sollecitato – con una “moral suasion”, che alle
nostre orecchie suona come molto più di un invito -- compagnie, banche ed
intermediari a rivedere l’intera struttura dell’offerta, intervenendo per
migliorare ed adeguare trasparenza correttezza chiarezza e contenuto delle
polizze, con riferimento ai punti sopra indicati. Interventi dovuti entro 90
giorni dalla data delle Comunicazione, quindi entro il 26 novembre 2015.
Nell’attesa,
la situazione potrebbe restare com’è: ed il clienti faranno bene a valutare con
attenzione quanto fosse loro sottoposto da banche ed intermediari, prima di
apporre la propria firma.
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